Legge anti-Dpcm, dalla sospensiva della Consulta un'indicazione sulla sentenza di febbraio

Le motivazioni dell'ordinanza di sospensiva della l.r. 11/2020 preannunciano, almeno nei principi, la decisione nel merito di legittimità che sarà presa a febbraio

 

Corte CostituzionaleAOSTA. La Corte costituzionale, in prima battuta, con ordinanza del 4 gennaio ha sospeso la legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020 riguardante: Misure di contenimento della diffusione del virus SARS- COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza. Rinviata a febbraio la decisione nel merito.

La notizia riportata dalla stampa e discussa in apposito Consiglio regionale ha suscitato clamore e perplessità. Per gli addetti ai lavori la decisione della Corte risulta invece coerente con i principi della nostra Carta Costituzione e con la ricorrente giurisprudenza.

La questione è sorta in seguito alla decisione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta di disciplinare la fase dell'emergenza Covid 19, in corso, nell'ambito territoriale, con una propria legge. Da qui è nato il conflitto con lo Stato centrale che attraverso il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, per ragioni di legittimità.

Poteva la Regione sostituirsi allo Stato in materia che ha rilevanza nazionale?

Secondo la riforma del titolo 5 della Costituzione (legge n.3/2001), spetta allo Stato la materia della sanità, quando il principio si estende su tutto il territorio nazionale. Alle regioni spettano le materie concorrenti e in materia sanitaria l'organizzazione e la gestione del sistema. Ne deriva che la materia in via esclusiva appartiene allo Stato.

Immaginiamo cosa sarebbe accaduto se ogni Regione avesse adottato una propria legge in questa occasione. Nelle motivazioni dell'ordinanza della Corte si rinviene il fondamento della decisione che a mio avviso preannuncia la prospezione anche della sentenza di febbraio, almeno nel principio della competenza.

Nell'ordinanza si legge :"La pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva della Stato". Condizione che porta a presagire conseguenze gravi e irreparabili alla collettività.

Valle d'AostaLa Regione, con la legge n.11 ha ritenuto di poter rapportare la materia alle sue condizioni economico-sociali, ponendosi in contrasto con il predetto principio di assoluta ed esclusiva tutela nazionale.

In buona sostanza la Suprema Corte, molto semplicisticamente, richiamandosi all'art. 32 della Costituzione, ha ricordato che la salute pubblica viene prima di qualsiasi diritto o interesse individuale. I dpcm e i decreti legge, convertiti in legge, sono emanazione da una epidemia, Covid-19, che ha coinvolto la salute pubblica nazionale. La differenziazione di colore è conseguita al livello di contagio territoriale, secondo le disposizioni dell'istituto superiore della Sanità, sulla base di dati ufficiali di riferimento. Dati in movimenti rapportati alle situazioni locali.

La giurisprudenza amministrativa, in materia, sui diversi ricorsi promossi da Regioni e da cittadini, ha confermato il predetto principio, con decisioni tutte favorevoli ai provvedimenti governativi.

Durante l'anno 2020, alcune Regioni spinte da sollecitazioni di categoria hanno considerato la salute pubblica meno importante delle necessità economiche. E le conseguenze sono riscontrabili nei dati ufficiali. Il Giudice costituzionale, chiamato dal Governo sulla questione di legittimità della legge n.11, nella fase cautelare, ha detto "no".

In attesa della decisione nel merito la legge regionale resta sospesa.

La Corte, con questa decisione, è intervenuta anche sul principio di Autonomia, ricordandone la portata per le Regioni a Statuto speciale. Le Regioni hanno potestà legislativa, in materie di propria competenza, ma restando entro i limiti dei principi della Carta costituzionale.

L'Autonomia speciale della Regione Valle d'Aosta è ben disciplinata nello Statuto adottato con legge costituzionale n.4 del 1948, in cui agli artt. 2 e 3 sono fissati limiti e competenze, in armonia legislativa con i principi della Nostra Carta e con le leggi della Repubblica Italiana. Non pare che la legge della Valle d'Aosta n.11 del 9 dicembre 2020 sia in armonia con questi principi.

 

avv. Gerardo Spira

 

 

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