Respinto un ricorso contro la Questura di Aosta che non ha rinnovato la licenza per un fucile per uso venatorio
Nell'esame una richiesta di rinnovo del porto d'armi è necessario valutare in generale la buona condotta del richiedente e non sono eventuali fatti penalmente rilevanti. Lo afferma il Tar della Valle d'Aosta nel valutare il ricorso di un uomo cui la Questura di Aosta non ha rinnovato la licenza per porto di fucile per uso venatorio in quanto considerato "inaffidabile".
Il "no" della Questura è legato ad un episodio avvenuto nel 2022 in seguito al quale l'uomo fu denunciato inizialmente per furto e poi per appropriazione di cose smarrite. Il procedimento venne poi archiviato "sull’assunto che non costituisce più reato l'abrogata fattispecie" di reato.
I giudici amministrativi ritengono che il rigetto al rinnovo della licenza sia comunque motivato. "La condotta addebitata al ricorrente la quale ha dato luogo alla valutazione negativa da parte dell’Amministrazione è sostanzialmente pacifica nella sua consistenza in fatto", si legge nella sentenza. Nell'agire, la Questura ha tenuto conto di "circostanze di contorno della condotta del ricorrente che, pur se ininfluenti a fini penali, certamente ne enfatizzano il disvalore in un giudizio di più generale buona condotta" richiesto dal Tulps per il rilascio del porto d'armi.
Spiega il Collegio: "innanzitutto si è evidenziato che, essendo la refurtiva stata recuperata, ai fini penali non vi era neppure una persona offesa interessata al prosieguo del procedimento; per contro si è ugualmente evidenziato come il ristoro della persona offesa non sia affatto dipeso dal ricorrente, quanto piuttosto dall’intervento dell’Autorità di pubblica sicurezza. Addirittura il ricorrente ha in verità verosimilmente simulato un malore e tentato di evitare verifiche immediate su di sé; pertanto egli non solo non si è reso protagonista di una condotta riparativa ma, se mai, ha tentato di conservare quanto sottratto".
La persona che ha presentato ricorso potrà "rinnovare le proprie istanze una volta decorso un congruo e ragionevole lasso di tempo nel corso del quale egli possa vantare una specchiata condotta che, unitamente appunto al decorso del tempo, potrebbe far perdere di rilevanza agli addebiti mossi".
E.G.



