Ludopatia, respinto dal Tar di Aosta il ricorso contro il distanziometro

Il Lucky Village di Quart che contestava l'incostituzionalità della norma regionale

 

Joy Village - Lucky VilleAOSTA. Il distanziometro introdotto dalla legge regionale contro la ludopatia non è incostituzionale: lo ha stabilito il Tar di Aosta esaminando un ricorso del Joy Village - Lucky Ville di Quart contro la revoca della licenza arrivata un anno fa.

I giudici amministrativi avevano già bocciato un'altra opposizione della società Led Srl che gestisce l'attività di sala giochi vtl situata a meno di 500 metri in linea d'aria dall'Università della Valle d'Aosta, considerata un "luogo sensibile" dalla legge regionale contro il gioco d'azzardo.

Con una sentenza pubblicata ieri, il Tar ha respinto anche il ricorso sull'incostituzionalità della legge per l'invasione della sfera di competenza legislativa dello Stato. Nel respingere la tesi della società, i giudici spiegano che "alle Regioni non è preclusa l'adozione di «misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”»; tali normative, infatti, «prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi da parte degli utenti», pertanto sono ascrivili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente. Non può quindi essere messa in dubbio - si legge ancora nella nota - la competenza della Regione Valle d'Aosta a disporre interventi per prevenire la "ludopatia", tra cui anche la fissazione di distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi “sensibili”, come, nella specie, l'Università".

Sempre secondo i giudici inoltre è "manifestatamente infondata" anche la lamentela sul calcolo delle distanze in linea d'aria che limiterebbe la libertà di iniziativa economica. "L'adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d'aria - si legge nella sentenza - non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia allontanando i punti in cui si raccoglie il gioco pubblico dai luoghi sensibili".

 

C.R.

 

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