Il presidente della Regione Lavevaz ha firmato il nuovo provvedimento dal 24 dicembre al 6 gennaio: le disposizioni su spostamenti, bar e ristoranti, negozi
AOSTA. Oggi il presidente della Regione ha firmato la nuova ordinanza di Natale che modifica in parte le disposizioni delle ultime restrizioni introdotte dal governo italiano per il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio.
Tra le novità più importanti c'è la possibilità nei giorni arancioni (il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio) di spostarsi "su tutto il territorio regionale, senza vincoli, compresa Aosta", in deroga quindi al decreto Natale che permette gli spostamenti entro 30 km per i piccoli Comuni escludendo i capoluoghi di provincia. Inoltre è consentito lo sci di fondo e la caccia.
Per i giorni rossi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) l'ordinanza stabilisce la possibilità di spostamento nei Comuni vicini per motivo di lavoro, salute o comprovata necessità (scarica l'autodichiarazione). La pratica dello sci di fondo in questi dieci giorni è ammessa soltanto per gli atleti o per i residenti nel territorio comunale dove si trovano gli impianti dello sci nordico. Così per l'attività motoria e sportiva: solo nel proprio comune di residenza, comprese le ciaspole.
Di seguito l'ordinanza nel dettaglio.
Mascherine
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi da questi obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Inoltre è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza.
Spostamenti e coprifuoco
Ferme restando le limitazioni dell'ordinanza stessa, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Nei giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata all'interno del territorio regionale, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, lo svolgimento di attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentite, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
E' sempre consentito lo spostamento di un nucleo familiare convivente verso l'abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale.
Esercizi commerciali e servizi
Nei giorni arancioni, le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, possono rimanere aperti fino alle ore 21 e devono rispettare le disposizioni anti contagio.
Nei giorni rossi le attività sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Ristorazione e attività ricettive
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, ad eccezione degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi sono consentite, limitatamente al servizio dei propri ospiti; dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio è consentito esclusivamente il servizio in camera.
E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti.
Servizi alla persona
Nei giorni rossi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) sono consentite esclusivamente le attività inerenti i servizi per la persona quali lavanderie, tintorie, barbieri e parrucchieri. No i centri estetici.
Manifestazioni e luoghi di culto
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto del distanziamento sociale e in assenza di pubblico.
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Sport e attività motoria
Nei giorni rossi è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l'attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione.
Nei giorni arancioni l'attività sportiva o attività motoria all'aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l'attività svolta presso i suddetti impianti, l'uso degli spogliato.
La pratica dello sci di alpinismo è consentita esclusivamente nei giorni arancioni al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento. L'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni arancioni e si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.
Altre disposizioni
Nell'intero territorio regionale, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono sospese le seguenti attività: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili; sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande; i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica; è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Marco Camilli