'Costi sottostimati', ma il Tar respinge il ricorso contro la gara per il servizio rifiuti

Rigettato il ricorso sul servizio di raccolta rifiuti nei comprensori Mont Rose e Walser basato anche sull'aumento del gasolio dopo la guerra in Ucraina

 

Raccolta rifiuti

Il Tar della Valle d'Aosta ha rigettato un ricorso della De Vizia Transfer Spa contro la gara di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel sub ATO E della Valle d'Aosta, ossia nei comuni dei comprensori Mont Rose e Walser.

Nel ricorso la società, attuale gestore del servizio nella sola Unité Mont Rose, segnalava che l'importo posto a base della gara quinquennale di oltre circa 6,1 milioni di euro era troppo basso alla luce degli aumenti degli ultimi mesi, con costi delle forniture ritenute inadeguate, stime sul costo del personale considerate errate, sbagli nel calcolo dei costi di ammortamento e costo del gasolio sottostimato rispetto agli incrementi costanti dal momento dell'invasione dell'Ucraina. Per partecipare alla gara, secondo De Vizia Transfer, i concorrenti avrebbero dovuto presentare un'offerta in perdita.

I giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso stabilendo che i criteri di determinazione dell'importo della gara «si fondano su stime analitiche» e che, tra gli altri aspetti, un'altra società ha presentato un'offerta entro i termini stabiliti. «Questa circostanza», si legge nella sentenza, «costituisce un indice sintomatico che la prestazione richiesta dalla stazione appaltante, sulla base delle contestate regole di gara, è, per altri operatori economici, attraente e realizzabile».

Il bando di gara in questione è stato pubblicato l'11 marzo scorso, con scadenza differita a giugno. Secondo il Collegio giudicante «pur tenendo conto che, dal verificarsi degli eventi bellici in Ucraina (verificatisi negli ultimi giorni di febbraio 2022), il costo del gasolio sia aumentato e che siano prevedibili ulteriori incrementi», le stazioni appaltanti «hanno la necessità (e l’obbligo) di fissare in via definitiva gli importi da corrispondere. Non sarebbe ammissibile adeguare questi ultimi alle contingenti variazioni di mercato del periodo di riferimento, atteso che, in caso contrario, si priverebbe di certezza il livello della controprestazione che la stazione si impegna, da parte sua, ad erogare», scrive il Collegio.

I giudici tengono anche conto del fatto che l'appalto è pluriennale, 5 anni più 2, e che è sempre possibile ricorrere al concetto delle «circostanze imprevedibili» che ammette «una certa flessibilità per adattare il contratto» alle necessità che emergono col passare del tempo.

 

 

redazione

 

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