Per garantire la tracciabilità il committente dovrà inviare almeno 60 minuti prima i dati del lavoratore via sms o e-mail
Stretta del Governo sui voucher. Il datore di lavoro dovrà comunicare, via sms o via mail, i dati del lavoratore all'Ispettorato del lavoro entro un'ora. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto per limitare l'abuso dei buoni lavoro.
Il Cdm, su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha dato l'ok in via preliminare a un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. Le modifiche sono essenzialmente due: la prima è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
La seconda modifica esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro).
Clara Rossi