Il Consiglio di Stato ha dichiarato «infondato» l'appello unionista contro la sentenza del TAR che aveva modificato l'assegnazione di alcuni voti delle regionali 2025

Il ricorso presentato dall'Union Valdôtaine al Consiglio di Stato per riottenere il tredicesimo seggio in Consiglio regionale è stato respinto. L’appello dell'UV, presentato dopo la sentenza sfavorevole del Tar della Valle d'Aosta, "è infondato", si legge nella sentenza del Consiglio di Stato pubblicata oggi.
Secondo i giudici di Roma, il Tribunale amministrativo regionale si era espresso in modo "coerente" con la normativa a proposito della validità o invalidità dei voti contestati.
Il ricorso unionista riguardava la sentenza con cui, lo scorso gennaio, il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto un ricorso di AVS sull'assegnazione di alcuni voti. Quella decisione aveva avuto come effetto la riduzione da tredici a dodici dei seggi assegnati all'UV e l'aumento da due a tre dei rappresentanti eletti da AVS, con l'uscita dal Consiglio Valle di Cristina Machet e l'ingresso di Andrea Campotaro.
Per quanto riguarda i voti dati ad Alleanza Verdi e Sinistra, "le irregolarità contenute nelle schede, consistenti o nell’indicazione di candidati della stessa lista, ma per le elezioni comunali invece che regionali, o nella imperfetta trascrizione del nome/cognome del candidato (caratterizzata da errori banali), non smentiscono la volontà di sostenere la lista chiaramente prescelta né configurano segni di riconoscimento, trattandosi di errori giustificati dalla contestualità delle elezioni regionali e comunali e di storpiature innocue, presumibilmente neppure consapevoli", afferma il Consiglio di Stato. L'assegnazione dei voti ad AVS quindi è "una conclusione coerente con il principio, espresso dall’art. 57 d.P.R. n. 570 del 1960".
Al contrario, nel caso di una scheda inizialmente conteggiata a favore dell'UV e poi annullata dal Tar perché riportava la dicitura "voto", il Consiglio di Stato ricorda che "tutte le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso sono nulle in quanto oggettivamente idonee a manifestare, in modo inoppugnabile, la volontà dell'elettore di farsi riconoscere". Nel caso di specie, " non sussiste alcuna giustificazione ragionevole della dicitura “Voto”, apposta sulla scheda".
Nello stesso ricorso l'UV contestava inoltre la mancata assegnazione di undici voti. Anche in questo caso i giudici di Roma hanno ritenuto "infondato" il motivo spiegando, in risposta alla contestazione unionista, che "la nullità delle schede de quibus è stata esaustivamente motivata".
Elena Giovinazzo



