Secondo la giudice non vi è «alcuna incertezza sull'applicazione della nuova legge», ma la questione riguarda le «relazioni giuridiche fra amministrazioni e cittadini»
È arrivata la decisione della giudice del Tribunale di Aosta Giulia De Luca sul ricorso di Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica a proposito delle tre preferenze alle elezioni regionali del 28 settembre. Nel provvedimento si legge che la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il ricorso, si legge, è "volto alla tutela dell'interesse legittimo a che il procedimento elettorale si svolga conformemente alle norme giuridiche che lo regolano, il che esclude la giurisdizione di questo giudice, trattandosi di posizione attinente alla dimensione sostanziale delle relazioni giuridiche fra amministrazione e cittadini", dunque al TAR.
"Le contestazioni in ordine all'applicazione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere - si legge ancora - potranno essere fatte valere dinanzi al giudice amministrativo attraverso i rimedi appositamente previsti dal legislatore e, quindi, successivamente alla conclusione del procedimento elettorale" nel caso in cui "la suddetta applicazione abbia inciso concretamente sull'esito delle elezioni" oppure "anche prima delle elezioni, laddove ne sussistano i presupposti, azionando la tutela anticipata di cui all'art. 129 D.Lgs. n. 104/2010 avverso gli atti del procedimento che, ancorché precedenti la proclamazione degli eletti, siano immediatamente lesivi".
La giudice inoltre osserva che "deve ritenersi che nel caso de quo le operazioni di voto siano regolate dalla legge regionale numero 27/2025, come dichiarato dall'amministrazione resistente con la nota del 17 aprile 2025, peraltro, in un momento antecedente l'inizio dell'attività di predisposizione delle liste da parte dei ricorrenti, attività che è iniziata in data 20/06/2025, quando, quindi, non sussisteva alcuna incertezza sull'applicazione da parte dell'amministrazione della nuova legge elettorale, ove promulgata a seguito del referendum confermativo". Il provvedimento inoltre indica la "conseguente irrilevanza nel caso di specie del parere del Consiglio di Stato citato da parte ricorrente".
Marco Camilli